Art. 43.
(Ripresa del processo sospeso o interrotto).

      1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data

 

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viene presentata da una delle parti interessate istanza di trattazione al presidente di sezione, che provvede a norma dell'articolo 30.
      2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte interessata presentano istanza di trattazione al presidente di sezione, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.
      3. La comunicazione di cui all'articolo 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La comunicazione collettiva effettuata oltre l'anno dalla morte è da considerare inesistente per difetto di indicazione del destinatario e non è sanabile con la costituzione dell'erede. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie difensivi o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da un avvocato.